Info vendite straordinarie
Vendite straordinarie
Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali e le vendite sotto costo.
Le vendite straordinarie di liquidazione sono effettuate dall'operatore commerciale che intende esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:
- cessazione dell'attività commerciale;
- trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda;
- trasferimento dell'azienda in altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali.
Possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell’anno purché se ne dia comunicazione al Comune fornendo dati ed elementi comprovanti tali fatti.
Per quanto riguarda la vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali la durata massima è di 6 settimane e può essere effettuata una sola volta in ciascun anno solare.
Le vendite di fine stagione (SALDI) riguardano prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento so non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
La durata massima è di 60 giorni e nei seguenti periodi dell’anno:
con decorrenza dal 7 gennaio (SALDI INVERNALI);
con decorrenza dal primo sabato del mese di luglio (SALDI ESTIVI).
Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi, per un limitato periodo di tempo.
Le vendite promozionali non possono essere effettuate nel periodo dei saldi e nei trenta giorni antecedenti il periodo dei saldi.
Le vendite promozionali di prodotti alimentari e di prodotti per l’igiene della persona o della casa non sono soggette alle limitazioni di cui sopra.
Le vendite sottocosto sono quelle effettuate ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
In ciascun anno solare possono essere effettati 3 vendite sottocosto per un totale massimo di 50 prodotti per ogni singola vendita sottocosto.
La vendita sottocosto ha una durata massima di 10 giorni e tra una vendita e l’altra devono decorrere almeno 20 giorni.

