Info_Agenzia d'affari
L’art. 163 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito la competenza per il rilascio delle licenze di agenzie d’affari al Comune, ad eccezione delle attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, che per la loro particolarità rivestono un potenziale interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica ed il buon costume.
Limitatamente alla competenza del Comune, per agenzia d’affari si intende qualsiasi attività che abbia a riguardo:
- Vendita di auto usate conto terzi;
- Pubblicità, spedizioni e trasporti,
- Disbrigo pratiche infortunistica;
- Pratiche inerenti il decesso di persone;
- Mostre ed esposizioni;
- Collocamento di complessi artistici di musica leggera;
- Richiesta di certificati conto terzi;
- Vendita biglietti di pubblici spettacoli;
- Informazione a mezzo bollettini;
- Varie agenzie di intermediazione.
L’esercizio di agenzia d’affari è soggetto a denuncia di inizio attività.
Normativa di riferimento : - R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
Art. 163, 2° c., lett. d) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

