Info_Vendita di cose antiche ed usate
Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco).
Inoltre, occorre essere in possesso
- Titolare di una autorizzazione amministrativa o di una comunicazione di inizio attività per l'esercizio del commercio al dettaglio,
- Titolare di una autorizzazione per il commercio su area pubblica.
Gli esercenti il commercio di cose antiche o di cose usate devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente.
Il registro deve essere preventivamente vidimato dall’autorità locale di pubblica sicurezza.
Nel registro devono essere indicati, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell’operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito. Le generalità predette devono essere ricavate dalla carta d’identità, tenendo presente che è vietato compiere operazioni con persone sprovviste di carta d’identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.
Le prescrizioni sopra dette non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
Normativa di riferimento
Artt. 126 e 128, R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
Artt. 242 e 247, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Distinzione tra cose antiche e cose usate
- Cose antiche : per cose antiche si intendono gli oggetti da più di 50 anni;
- Cose usate : per cose usate si intendono gli oggetti che hanno già assolto ad una o più utilizzazioni;

