Info_modalità per il ricorso
Il ricorso è l'atto giuridico con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli ai sensi del Codice della Strada.
I motivi per i quali si presenta un ricorso sono:
- il verbale è stato notificato oltre i 150 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione;
- il tipo di veicolo indicato è errato;
- la targa del veicolo è errata;
- il verbale non riporta le modalità di presentazione del ricorso;
- le generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo (obbligato in solido) non sono esatte;
- il verbale si riferisce a un veicolo venduto prima della data dell’infrazione.
Inoltre si può presentare ricorso quando l’interessato ritiene che il fatto addebitatogli non costituisca illecito amministrativo.
Si presenta al Prefetto o al Giudice di Pace:
- Entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata.
- Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale in caso di mancata contestazione immediata. .
È inutile presentare ricorso sulla base del preavviso di accertamento di violazione che gli Agenti lasciano sulle auto in sosta: il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica del verbale.
Dove si presenta il ricorso
Al Prefetto di PAVIA .
Il ricorso deve essere presentato al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso la sede del Servizio di Polizia Locale di Sannazzaro de’ Burgondi sito in Via Cavour, 18, dove può essere presentato a mani o inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Prefetto:
- può accoglierlo: emette una Ordinanza di archiviazione;
- può respingerlo: emette una Ordinanza di pagamento per una somma pari al doppio della sanzione originaria più le spese di procedimento. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza.
Al Giudice di Pace
In alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, il trasgressore o l’obbligato in solido, può proporre ricorso al Giudice di Pace di MEDE (PV) .
In caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Qualora entro i termini previsti (60 gg dalla data di notifica o contestazione) non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coattiva di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale oltre le spese di procedimento e gli interessi legali.

