DeCertificazione - Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive
La decertificazione si riferisce all'eliminazione dell'obbligo di presentare certificati o atti di notorietà nei rapporti con le pubbliche amministrazioni
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Servizio attivo
A chi è rivolto
A tutti i cittadini. Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo documenti che siano rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini dell'U.E., che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.
Relativamente ai controlli delle autocertificazioni, possono usufruirne tutti i soggetti pubblici e privati
Relativamente ai controlli delle autocertificazioni, possono usufruirne tutti i soggetti pubblici e privati
Descrizione
A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, d.P.R. n. 445/2000).
Pertanto i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, non potranno utilizzare certificati (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 d.P.R. n. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).
Ciò significa non solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma significa anche che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all’ufficio anagrafe.
Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo, o quanto meno, inefficace.
Oggi Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi non possono accettare certificati, possono solamente operare d’ufficio.
Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione.
Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”
Pertanto i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, non potranno utilizzare certificati (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 d.P.R. n. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).
Ciò significa non solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma significa anche che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all’ufficio anagrafe.
Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo, o quanto meno, inefficace.
Oggi Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi non possono accettare certificati, possono solamente operare d’ufficio.
Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione.
Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”
Come fare
L’autocertificazione va compilata a cura del cittadino in maniera autonoma, non serve recarsi in Comune e non serve alcun timbro da parte dell’ufficio anagrafe.
In un unico modulo possono essere autocertificate più informazioni.
L’ufficio anagrafe non può compilare autocertificazioni per i cittadini, ma, in caso di necessità può fornire una visura anagrafica contenente le informazioni del cittadino registrate presso i registri dell’anagrafe.
La visura anagrafica è gratuita, può essere richiesta per email, solo ed esclusivamente dal diretto interessato, allegando alla richiesta la scansione di un documento di identità.
La visura anagrafica può anche essere acquisita dal cittadino in maniera autonoma attraverso il sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Il cittadino dovrà autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS. Dallo stesso sito può anche stampare l’autocertificazione, decidendo quali dati includervi in base alle proprie necessità.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ai soggetti privati che le accettano devono avere, se indicato da chi li richiede, la firma autenticata. Pertanto, è necessario rivolgersi agli Uffici Comunali con un documento d’identità valido e apporre la firma davanti all'incaricato comunale.
Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del dPR 445/2000.
Il soggetto privato che riceve la dichiarazione sostitutiva, può chiederne il controllo alla Pubblica Amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione.
In un unico modulo possono essere autocertificate più informazioni.
L’ufficio anagrafe non può compilare autocertificazioni per i cittadini, ma, in caso di necessità può fornire una visura anagrafica contenente le informazioni del cittadino registrate presso i registri dell’anagrafe.
La visura anagrafica è gratuita, può essere richiesta per email, solo ed esclusivamente dal diretto interessato, allegando alla richiesta la scansione di un documento di identità.
La visura anagrafica può anche essere acquisita dal cittadino in maniera autonoma attraverso il sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Il cittadino dovrà autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS. Dallo stesso sito può anche stampare l’autocertificazione, decidendo quali dati includervi in base alle proprie necessità.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ai soggetti privati che le accettano devono avere, se indicato da chi li richiede, la firma autenticata. Pertanto, è necessario rivolgersi agli Uffici Comunali con un documento d’identità valido e apporre la firma davanti all'incaricato comunale.
Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del dPR 445/2000.
Il soggetto privato che riceve la dichiarazione sostitutiva, può chiederne il controllo alla Pubblica Amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione.
Cosa serve
Relativamente ai controlli sulle autocertificazioni, se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Cosa si ottiene
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Tempi e scadenze
L'autocertificazione ha la medesima validità dei certificati che sostituisce.
La DSAN ha la validità dei documenti o certificati che sostituisce.
La DSAN ha la validità dei documenti o certificati che sostituisce.
Costi
L'autocertificazione e l'attività di controllo della stessa non è soggetta ad alcun costo.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si suddivide in due parti:
la dichiarazione vera e propria fatta dal cittadino, che per legge è esente da costi (art.37, c.1, d.P.R. n.445/2000);
l'autentica della sottoscrizione effettuata dal pubblico ufficiale che è soggetta all'imposta di bollo di euro 16,00 e diritti di segreteria di euro 0,52, a meno che norme di legge non ne prevedano l'esenzione.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si suddivide in due parti:
la dichiarazione vera e propria fatta dal cittadino, che per legge è esente da costi (art.37, c.1, d.P.R. n.445/2000);
l'autentica della sottoscrizione effettuata dal pubblico ufficiale che è soggetta all'imposta di bollo di euro 16,00 e diritti di segreteria di euro 0,52, a meno che norme di legge non ne prevedano l'esenzione.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 14/05/2024 10:45:08