Regione Lombardia (Apre il link in una nuova scheda) Provincia di Pavia (Apre il link in una nuova scheda)

Richiesta di divorzio

Dal 2014, a determinate condizioni, è possibile ottenere il divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Alle persone separate che intendano divorziare.

Descrizione

L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
  • celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
  • residenza di uno dei coniugi.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:
  • figli minori di entrambi i coniugi;
  • figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.
L’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.

Come fare

Deve essere presentata istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste;
il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile;
nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
l’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Cosa serve

Istanza allegata compilata comprensiva delle dichiarazioni previste:
  • certificato situazione di famiglia e certificato di residenza in carta libera ad uso separazione o divorzio di entrambi i coniugi;
  • copia integrale atto di matrimonio;
  • fotocopia dei documenti di identità;
  • accettazione del versamento di Euro 16,00 (sedici/00) su avviso di pagamento PagoPA

Cosa si ottiene

Un atto di divorzio.

Tempi e scadenze

La durata del procedimento dipende dalle date concordate con i richiedenti.
Devono comunque intercorrere almeno 6 mesi dalla separazione e poi 30 giorni dalla data dell’accordo alla data della conferma.

Costi

Euro 16,00 da versare tramite avviso di pagamento PagoPA

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato civile

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Condizioni del servizio - Richiesta di divorzio.pdf [.pdf 62,33 Kb - 29/06/2023 - 11/07/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

Modulistica

Informative privacy servizi

Informativa Servizi Demografici, anagrafici, di stato civile e cimiteriali

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 14/05/2024 10:45:08

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare le visite al sito (statistiche) e per farti visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con le preferenze ed i gusti da te manifestati durante la tua navigazione su Internet