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A chi è rivolto

L'IMU è dovuta per il possesso di fabbricati. Sono esenti l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (nel limite di una per ciascuna categoria catastale: C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’imposta è dovuta dal proprietario di immobili, ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal concessionario di aree demaniali e dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

Descrizione

L'Imposta Municipale Propria è l'imposta introdotta, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019. Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l’altro, disposto l’abolizione della TASI a far tempo dal 01/01/2020, pertanto le fattispecie immobiliari (beni merce e fabbricati rurali strumentali) che sino al 31/12/2019 erano gravate da TASI, dal 2020 sono sottoposte a tassazione IMU.

Come fare

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Nel caso sia intervenuta una variazione incidente sull’ammontare dell’imposta, il mese è computato per intero se la situazione antecedente o successiva alla variazione si è protratta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.
L’imposta annua dovuta va determinata applicando al valore imponibile l’aliquota adottata dal Comune per la specifica fattispecie d’immobile, rapportando, poi, l’imposta alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno in cui il possesso si è protratto.
Le aliquote ed il regolamento IMU sono pubblicati sul sito del Comune. I cittadini dovranno provvedere autonomamente al calcolo dell’imposta dovuta.
Il Comune consente di effettuare il calcolo e la stampa del relativo Modello F24 tramite il servizio Calcolo IMU online.

Cosa serve

Il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno può essere effettuato:
  • utilizzando il modello unificato F24 che è esente da commissioni per l’operazione di versamento;
  • utilizzando altre modalità di versamento che verranno eventualmente messe a disposizione
I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno nel caso si opti per l’uso del modello F24 sono i seguenti.
Codice Comune: I048
  • 3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze
  • 3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità)
  • 3914: IMU terreni agricoli
  • 3916: IMU aree fabbricabili
  • 3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
  • 3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille
  • 3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille
  • 3939: IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati (sono compresi anche i fabbricati che appartengono al gruppo catastale D e rientrano nella definizione di bene merce). ATTENZIONE: a partire dall’anno d’imposta 2022 l’articolo 1, comma 751, legge n. 160/2019, dispone l’esenzione dall’IMU per tale tipologia di fabbricati; il codice tributo va, pertanto, utilizzato nell’eventualità debbano effettuarsi versamenti di regolarizzazione (ravvedimento operoso) per le annualità antecedenti il 2022.

Cosa si ottiene

L’IMU viene calcolata e versata come indicato.
Il servizio Calcolo IMU online permette gratuitamente il calcolo dell’IMU da parte del contribuente e la stampa degli F24.
L’Ufficio Tributi fornisce in maniera gratuita tutte le informazioni inerenti al pagamento IMU.

Tempi e scadenze

L’imposta annua dovuta per l’anno in corso va versata in due rate:
• la prima rata entro il 16 giugno dell'anno in corso.
• la seconda rata entro il 16 dicembre dell’anno in corso
Nel caso la scadenza di versamento cada in un giorno prefestivo o festivo, la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell’anno in corso.
Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.

Costi

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente o l’aliquota e la detrazione dell’anno in corso se già deliberate dal Comune.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate dal Comune e dell’evoluzione in corso d’anno che ha interessato gli immobili e le quote di proprietà sugli stessi.
In fondo alla pagina al link “Tariffe” è possibile consultare le aliquote e detrazioni IMU.
Il servizio Calcolo IMU online è gratuito.
L’Ufficio Tributi fornisce in maniera gratuita tutte le informazioni inerenti al pagamento IMU.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

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Regolamenti

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Ultimo aggiornamento pagina: 20/05/2025 13:57:54

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