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Informazioni per ritardato od omesso pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

Riferimenti normativi

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

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Informazioni

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
Nell'approvazione del Regolamento del Comune di Sannazzaro de' Burgondi (C.C. 13 del 15-04-2025) per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) si rende noto che la sanzione dell'omesso versamento, passa dal 30% della quota non versata, al 25%.

La nuovo aliquota si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.


All'art 29 - intitolato "Riscossione della TARI", si stabilisce:

In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell’avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata
unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento. (comma 6)

L’atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l’eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per
la riscossione forzata da parte del Comune. (comma 7)

In caso di omesso o parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all’emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per
omesso o parziale versamento, ai sensi dell’art. 1 comma 792 della L. 160/2019, con applicazione di interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento delle entrate e con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso,
secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva. (comma 8)

Ultimo aggiornamento pagina: 30/07/2025 15:35:24

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