Rateizzazione degli importi
Modalità e termini per l’accesso alla rateizzazione degli importi.
Riferimenti normativi
Modalità e termini per l’accesso alla rateizzazione degli importi.
Documenti
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi nel proprio Regolamento delle Entrate, all'art 22 in materia di "Dilazione e sospensione del pagamento" ha stabilito che:
"Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.
Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale concordato con il contribuente e firmato da quest’ultimo per accettazione, quale impegno a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei (36) rate, secondo lo schema seguente:
- fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 50,01 a euro 200,00 due rate mensili;
- da euro 200,01 a euro 400,00 quattro rate mensili;
- da euro 400,01 a euro 6.000,00 diciotto rate mensili;
- oltre 6.000,01 trentasei rate mensili.
Ciascuna rata non potrà essere di importo inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00).
In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell’intero importo non ancora pagato in un’unica soluzione. Il contribuente potrà beneficiare al massimo di due piani rateali contemporaneamente attivi. Il beneficio della rateizzazione verrà concesso solo se il contribuente risulterà regolare con le precedenti dilazioni.
Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00, l’ufficio richiede la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l’importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell’ultima rata.
La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l’esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
La Giunta accorderà condizioni e modalità di rateizzazione differenti da quelle sopra esposte ai contribuenti che ne faranno richiesta, solo ed esclusivamente a seguito di eventi straordinari, imprevedibili e documentati".
"Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.
Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale concordato con il contribuente e firmato da quest’ultimo per accettazione, quale impegno a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei (36) rate, secondo lo schema seguente:
- fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 50,01 a euro 200,00 due rate mensili;
- da euro 200,01 a euro 400,00 quattro rate mensili;
- da euro 400,01 a euro 6.000,00 diciotto rate mensili;
- oltre 6.000,01 trentasei rate mensili.
Ciascuna rata non potrà essere di importo inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00).
In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell’intero importo non ancora pagato in un’unica soluzione. Il contribuente potrà beneficiare al massimo di due piani rateali contemporaneamente attivi. Il beneficio della rateizzazione verrà concesso solo se il contribuente risulterà regolare con le precedenti dilazioni.
Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00, l’ufficio richiede la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l’importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell’ultima rata.
La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l’esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
La Giunta accorderà condizioni e modalità di rateizzazione differenti da quelle sopra esposte ai contribuenti che ne faranno richiesta, solo ed esclusivamente a seguito di eventi straordinari, imprevedibili e documentati".
Ultimo aggiornamento pagina: 30/07/2025 15:39:55