L’installazione di insegne e mezzi pubblicitari a carattere permanente o comunque per un periodo superiore ad 1 anno deve essere effettuata nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dei manufatti architettonici ed autorizzata dal Comune con specifico provvedimento di assenso.
L’installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovrà essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.
L’illuminazione delle insegne deve essere realizzata nel rispetto dei criteri della L.R. 17/00.
Nelle zone residenziali del tessuto storico, come definito dal PGT:
- è fatto obbligo di conservare le insegne dei negozi esistenti se pregevoli
- le nuove insegne dovranno essere contenute entro la mostra delle vetrine o del sopraluce delle stesse o di apposito spazio a ciò destinato nel progetto dell’edificio;
- sono comunque ammesse insegne a bandiera o in altra posizione, se non costituiscono causa di pericolo ed hanno dimensioni modeste ( m 0,50x1,00)
In tutte le zone valgono le seguenti prescrizioni:
- la cartellonistica pubblicitaria sugli edifici e sui manufatti esistenti (facciate di edifici, spalle, piloni, parapetti di ponti, viadotti, ecc) è consentita solo sulle superfici espressamente a ciò destinate dall’Amministrazione Comunale
- le insegne dei negozi e le targhe professionali di dimensioni superiori a mq 0,50 sono consentite solo superfici espressamente a ciò destinate nei progetti edilizi.
Non è soggetto ad alcun provvedimento l’installazione di targhe, piastrine, tabelle, cartelli, orologi, lapidi e similari su manufatti privati, non prospicienti o visibili da strade o altri spazi pubblici, purché il manufatto non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04.